Lo statuto della nostra associazione

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INDICE
  1. Denominazione e sede: PRO LOCO RECCO
  2. Finalità dell'Associazione
  3. Durata dell'Associazione e dell'esercizio finanziario
  4. Entrate
  5. Soci
  6. Ammissione dei Soci
  7. Diritti e doveri dei Soci
  8. Cessazione della qualità di Socio
  9. Organi
  10. L'Assemblea generale
  11. Convocazione, validità dell'assemblea e votazione
  12. Commissione elettorale
  13. Il Consiglio direttivo
  14. Compito del Consiglio direttivo
  15. La Giunta esecutiva
  16. Il Presidente
  17. Il Collegio dei Revisori dei conti
  18. Il Collegio dei Probiviri
  19. Clausola arbitrale
  20. Indennizzi
  21. Scioglimento dell'Associazione
  22. Norma finale

 

  1. Denominazione e sede: PRO LOCO RECCO
      1. La “Associazione Turistica Pro Loco Recco” ha sede nel Comune di Recco ed è iscritta all'Albo Regionale delle Pro Loco con Delibera della Giunta Regionale n°4411 del 1° settembre 1988 con il numero d'ordine 97.
  2. Finalità dell'Associazione
    1. L'Associazione Turistica Pro Loco Recco persegue finalità di promozione sociale e turistica del territorio di sua competenza attraverso tutte le iniziative atte allo scopo, quali ad esempio
        1. istituire servizi d'informazione e d'assistenza turistica, ivi compresa la vendita di materiale d'informazione turistica, nonché la mediazione e la prenotazione di servizi turistici, sociali e culturali;
        2. promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza manifestazioni ed altre iniziative di prevalente interesse turistico ,sociale e culturale anche in collaborazione con altri enti e associazioni;
        3. realizzare, preferibilmente in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, gli Enti turistici e le altre organizzazioni cittadine, iniziative pubblicitarie e di ricerca di mercato;
        4. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico, storico, culturale, sportivo e ogni attività che abbia interesse per lo sviluppo turistico cittadino;
        5. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, anche in collaborazione con terzi;
        6. collaborare con la Regione, la Provincia, il Comune e con gli altri enti ed istituzioni che perseguono finalità di promozione sociale e turistica nel territorio, alla realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche, e di azioni di promozione di particolare importanza;
        7. svolgere le funzioni delegate dalla Provincia e dal Comune di competenza, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche.
    2. L'Associazione turistica Pro Loco non persegue scopi di lucro. Eventuali proventi di gestione non possono essere divisi tra gli associati, anche indirettamente, e vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.
  3. Durata dell'Associazione e dell'esercizio finanziario
    1. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
    2. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
  4. Entrate
    1. Le entrate sono costituite:
      1. dalle annuali quote sociali approvate dall'Assemblea;
      2. dai contributi e sussidi di enti, imprese, associazioni e privati;
      3. dai proventi patrimoniali;
      4. dai proventi di manifestazioni e d'attività di gestione;
      5. da eventuali donazioni e lasciti.
  5. Soci
    1. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo associativo e disposte ad appoggiarlo. Si distinguono tra:
      1. Soci effettivi
      2. Soci onorari
    2. sono soci effettivi tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell'articolo 6 ed iscritti nel libro Soci.
    3. Possono essere nominati Soci onorari le persone che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell'Associazione. La carica di Socio onorario viene conferita con delibera unanime del Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. I Soci onorari godono degli stessi diritti dei soci effettivi e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
  6. Ammissione dei Soci
    1. Per l'ammissione in qualità di Socio è necessario presentare una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali ,compreso un indirizzo di posta elettronica, la quale è da ritenersi accolta se, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del Consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.
  7. Diritti e doveri dei Soci
    1. Ogni Socio ha il diritto
      1. dell'elettorato attivo e passivo;
      2. di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee generali e di presentare mozioni.
    2. Ogni Socio ha il dovere
      1. di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo
      2. di promuovere per quanto possibile le finalità dell'Associazione;
      3. di versare nei termini la quota sociale annua nella misura stabilita dell'Assemblea.
  8. Cessazione della qualità di Socio
    1. La qualità di Socio cessa per:
        1. morte;
        2. recesso o rinuncia;
        3. esclusione per mancato pagamento della quota sociale o per gravi violazioni delle disposizioni dello Statuto dell'Associazione. Le quote sociali dell'anno dovranno essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
        4. scioglimento dell'Associazione
    2. il recesso volontario deve essere comunicato all' Associazione per iscritto, almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.
    3. L'esclusione del Socio ha luogo con deliberazione motivata dell'Assemblea generale. Contro la decisione dell'Assemblea generale l'interessato può ricorrere al collegio arbitrale secondo quanto disposto dall'art. 18 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di norma decide in via definitiva entro 90 gironi dal ricevimento del ricorso.
    4. Il Socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
  9. Organi
    1. Sono organi dell'Associazione :
      1. l'Assemblea generale;
      2. il Consiglio direttivo;
      3. eventualmente la Giunta esecutiva;
      4. il Presidente;
      5. il Collegio dei Revisori;
      6. il Collegio dei Probiviri.
  10. L'Assemblea generale
    1. All'Assemblea generale possono partecipare tutti i Soci dell'Associazione. Hanno diritto al voto solo i Soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale dell'anno in corso e che siano Soci da almeno tre mesi. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci.
    2. Ogni Socio ha un voto e può farsi rappresentare, con relativa delega scritta, da un altro Socio. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.
    3. L'Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.
    4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno, ed è competente per:
      1. la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
      2. l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di quello dei Probiviri
      3. l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
      4. la determinazione della quota sociale annua;
      5. l'esclusione dei Soci;
      6. tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei Soci;
    5. Spetta all'assemblea straordinaria:
      1. la modifica dello Statuto;
      2. lo scioglimento dell'Associazione;
      3. la nomina e la revoca dei liquidatori;
      4. tutte le altre questioni aventi carattere d'urgenza e/o comunque giustificate da sopravvenute esigenze.
  11. Convocazione, validità dell'assemblea e votazione
    1. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto o per posta elettronica almeno 10 giorni liberi prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. L'Assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo o di un decimo dei Soci; In questo caso il Presidente convoca la riunione entro cinque giorni liberi e l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni;
    2. L'Assemblea è valida , in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci ( comprese le deleghe), in seconda convocazione, che può essere indetta un'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci;
    3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati;
    4. Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei Soci;
    5. deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
    6. D'ogni Assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e da almeno tre Soci presenti. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli Scrutatori.
  12. Commissione elettorale
    1. In previsione del rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio nominerà almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, una commissione elettorale composta da tre Soci, che non ricoprono cariche direttive, ai quali conferirà il compito di individuare i candidati per le elezioni. Tutti i Soci possono avanzare la propria candidatura alla Commissione elettorale presso la sede dell'Associazione almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni.
  13. Il Consiglio direttivo
    1. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea generale a maggioranza semplice e resta in carica per tre anni. Il numero dei voti di preferenza non può superare i due terzi dei membri da eleggere. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il rappresentante designato dal Comune di Recco.
    2. I membri del Consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.
    3. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere indette con almeno tre giorni di preavviso , con l'indicazione dell'ordine del giorno ed hanno luogo ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, con un preavviso di 24 ore.
    4. Il Consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
    5. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  14. Compito del Consiglio direttivo
    1. Al Consiglio direttivo spetta:
      1. l'amministrazione dell'Associazione;
      2. l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario nonché della eventuale Giunta esecutiva;
      3. l'Ammissione dei Soci nonché la proposta di nomina dei Soci onorari;
      4. la redazione del conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
      5. l'approvazione del bilancio di previsione e la sua presentazione all'Assemblea generale per la ratifica;
      6. l'elaborazione di proposte e mozioni all'Assemblea;
      7. l'assunzione dei dipendenti;
      8. l'emanazione di direttive per la conduzione dell'ufficio d'informazione;
      9. l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'Assemblea generale.
  15. La Giunta esecutiva
    1. il Consiglio direttivo può nominare, nel suo seno, una Giunta esecutiva composta da tre a cinque membri, cui può delegare delle competenza espressamente specificate con apposita deliberazione. La Giunta è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.
  16. Il Presidente
    1. Il presidente è eletto in seno al Consiglio direttivo con la presenza di almeno due terzi dei membri, e con la maggioranza assoluta dei presenti per la durata di tre anni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Con la stessa procedura è eletto anche il Vice Presidente, che in caso d'impedimento od assenza sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni. Una rielezione del Presidente è possibile solo per un periodo di carica successivo.
    2. Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva e li presiede.
  17. Il Collegio dei Revisori dei conti
    1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri con particolare competenza nel settore amministrativo, fiscale e finanziario eletti dall'Assemblea generale per la durata di tre anni. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono anche essere Soci dell'Associazione e possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. I Revisori dei conti sono tenuti ad effettuare almeno due controlli durante l'anno sociale. Il Presidente viene eletto in seno al Collegio, considerando la specifica qualificazione.
    2. Il Collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio stende una relazione sul rendiconto.
  18. Il Collegio dei Probiviri
    1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. Al Collegio dei Probiviri è demandata in prima istanza la risoluzione di eventuali divergenze e controversie che dovessero insorgere tra i Soci.
  19. Clausola arbitrale
    1. Tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione o tra i Soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione alla qualità di Socio, qualora non risolte dal Collegio dei Probiviri, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale.
    2. Il Collegio arbitrale viene istituito caso per caso con la seguente procedura: ognuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri designano il terzo arbitro, il quale presiederà il Collegio. La sede del Collegio viene determinata dalla maggioranza degli arbitri. Entrambe le parti sono tenute, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a rendere noto alla controparte – mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – la dichiarazione incondizionata d'accettazione firmata dall'arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la controparte non provvederà a sua volta alla designazione del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l'arbitro sarà designato dal Comune di Recco. Qualora i due arbitri non dovessero trovare un accordo entro dieci gironi in ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del Collegio, e se entro lo stesso termine il suo nome non venisse comunicato alle controparti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, sarà anche in questo caso dal Comune di Recco a designarlo. La firma della nota suindicata da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata d'accettazione.
    3. Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta nessuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio. Avverso la pronuncia degli arbitri non può essere proposta opposizione, salvo il caso previsto dall'art. 8 comma 3.
    4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento.
  20. Indennizzi
    1. I componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri nonché il Presidente svolgono attività onorifica.
  21. Scioglimento dell'Associazione
    1. L' Assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, che devono svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione viene destinato a fini di utilità sociale( legge 383/2000 art.3 comma1 lettera e, e legge regionale 42/2012 art.6 comma 3,lettera e)
  22. Norma finale
    1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.
    2. Il presente Statuto si sostituisce ad ogni fine ed effetto di legge a quello precedentemente approvato che pertanto si intende caduto e non più produttivo di effetti giuridici.
    3. Gli organi attualmente in carica potranno svolgere la loro attività fino alla normale scadenza del proprio mandato.